Statuto dell’Associazione                 

“L’ACCADEMIA DELLA MUSICA”               

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Titolo I - definizione e finalità

 Art.1

L’Accademia della Musica è un’associazione autonoma e pluralista, essa promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini, per favorire un'articolata dialettica della democrazia. L’Associazione l’Accademia della Musica favorisce il radicamento di questi valori attraverso il proprio impegno sul territorio sulle tematiche CULTURALI, AMBIENTALI, FOLKLORISTICHE, MUSICALI, SOLIDARIETA’, SPORTIVE, SOCIALI, RICREATIVE, esprimendo un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione sociale, umana e civile, su attività rivolte ai soci ed alla collettività. L'associazione non persegue fini di lucro.

Art.2

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante dell’associazione l’Accademia della Musica. Essa in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società. L’associazione l’Accademia della Musica è altresì impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.

Art.3

Sono campi prioritari di iniziativa ed intervento dell'associazione:

·      l'azione tesa a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, musicali, sportive, informagiovani, ricreative e di socialità;

·      l’istituzione di una scuola civica di musica, anche in collaborazione con Enti pubblici;

·      l'intervento per difendere e innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;

·      lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione dei percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;

·      lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine, promovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

·      la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;

·      le attività educative e formative anche a carattere professionale;

·      le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;

·      le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo e musica, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola;

·      l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista, anche attraverso la pratica del servizio civile e dell'obiezione di coscienza, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;

·      l'impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l'immigrazione e di lavoro interculturale;

·      l'intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di politiche legate al turismo;

·      l'iniziativa tesa a realizzare  una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;

·      l'iniziativa e l'attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni;

·      lo sviluppo di iniziative e di una politica che si impegni per i diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;

·      l'impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;

·      le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;

·      la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico e musicale;

·      l'iniziativa e l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani;

·      la lotta alla mafia, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere.

Titolo II - la forma associativa

Art.4

Possono aderire all’Associazione L’Accademia della Musica tutti i cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello statuto nelle sue varie articolazioni;

Art.5

Gli associati hanno diritto a:

·      concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;

·      approvare i bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni dell'associazione;

·      eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;

·      la effettività  del rapporto associativo con espressa esclusione di ogni limitazione connessa alla partecipazione strumentalmente a termine.

Gli associati sono tenuti a:

·      osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;

·      rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione;

·      rispettare l’intrasmettibilità della quota associativa.

Art.6

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci, circoli o associazioni aderenti avviene:

·      per il mancato rinnovo dell'adesione annuale o del pagamento della quota associativa;

·      per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;

·      per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III - il sistema istituzionale

Art.7

Sono organismi dell’Associazione l’Accademia della Musica:

·      il Congresso;

·      il Consiglio;

·      il Presidente;

·      il vice Presidente

Art.8

Il Congresso si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio; esso ha il compito di:

·      discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;

·      discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;

·      eleggere il Collegio dei Garanti;

·      eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;

·      eleggere il Consiglio;

·      eleggere il Presidente.

Il Congresso può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del  Consiglio e ne stabilisce le norme di svolgimento. Il Congresso straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

 Art.9

Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro;  esso ha il compito di:

·      applicare le decisioni congressuali;

·      discutere e approvare il programma annuale di attività;

·      discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché eventuali variazioni di bilancio;

·      discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale annuale;

·      eleggere il vice Presidente su proposta del presidente;

·      convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;

·      decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;

Il Consiglio può cooptare nuovi componenti anche in sostituzione di dimissionari o decaduti. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente. In questo caso il Consiglio convoca il Congresso Straordinario che dovrà svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. In caso di dimissioni del Presidente convocherà il Congresso Straordinario secondo le modalità previste dall'art.10

Art.10

Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. E’   membro di diritto del Consiglio; propone il vice presidente al consiglio. Rappresenta l'Associazione in giudizio e verso i terzi.

Art.11

Il Vice Presidente può sostituire il presidente in caso di sua esplicita delega o suo previsto impedimento.

TITOLO IV - gli organi di garanzia e controllo
Art.12

Sono organi di garanzia e controllo:

·      il collegio dei garanti;

·      il collegio dei revisori dei conti.

Art.13

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; viene eletto nei rispettivi Congressi;  esso ha il compito di:

·      interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;

·      emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

·      dirimere le controversie insorte tra soci, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste.

L'iniziativa del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento. Il Collegio dei Garanti è formato da 3 componenti effettivi e 2 supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente. I componenti del Collegio dei garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio. In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il collegio dei garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio. Al Collegio dei Garanti deve essere inviata entro 30 gg dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti territoriali.

Art.14

Il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, è eletto nei rispettivi congressi; ha il compito di:

·      esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;

·      controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;

·      controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Territoriale al quale presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

Art.15

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell’Associazione l’Accademia della Musica sono:  l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità; l’uniformità del rapporto associativo che preveda i medesimi diritti di voto (per statuti, regolamenti ed elezioni di organismi dirigenti) per tutti i soci maggiorenni; eleggibilità libera degli organismi in base al principio del voto singolo; sovranità dell’assemblea dei soci; criteri di ammissione ed esclusione del socio; pubblicizzazione per il corpo associativo delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni e dei rendiconti.

Art.16

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

·       approvazione dei bilanci e loro variazioni;

·       elezione degli organismi dirigenti;

·       approvazione del programma e delle norme di tesseramento;

·       adozione di provvedimenti di commissariamento;

·       approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari.

Art.17

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

TITOLO VI - patrimonio, risorse, amministrazione

Art.18

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

·      beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

·      eccedenze degli esercizi annuali;

·      erogazioni, donazioni, lasciti;

·      partecipazioni societarie.

Art.19

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

·      le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;

·      i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

·      i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

·      i contributi pubblici e privati.

Art.20

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'Esercizio a cui si riferisce; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Inoltre è obbligatoria la redazione e approvazione annuale di un rendiconto economico-finanziario. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi riserve o capitale.

TITOLO VII - norme finali e transitorie

Art.21

Lo scioglimento dell’Associazione l’Accademia della Musica può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell’Associazione l’Accademia della Musica o a fini di pubblica utilità e, comunque, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.

Art.22

L’Associazione l’Accademia della Musica con successiva decisione congressuale può aderire ad Associazioni e/o Enti Nazionali contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma delle stesse associazioni e/o enti in tal caso tutti i soci individuali e collettivi dell’Associazione l’Accademia della Musica aderiranno contestualmente alle associazione e/o enti di cui sopra, acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.

Art.23

                Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.